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Ordinanza — n. 3179/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; defendant failed to extend deadline due to personal presence at trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. Although the appellant argued for a time extension under specific procedural rules, the court found the defendant was present at the first-instance trial, negating the requirement for such an extension. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.: The appeal period does not extend by fifteen days if the accused was present at the first-instance trial, and failure to file within the strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline accused presence de plano inadmissibility court costs award ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett.
Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
verbale dell'udienza del 20 febbraio 2024); ed esso era già spirato (segnatamente in data 5 giugno 2024) allorché il ricorso è stato presentato (il 7 giugno 2024); ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
— consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
— consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PERNA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 24/02/1991 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Di Perna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per i delitti di cui agli artt. 385, comma 3, e 455 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20 febbraio 2024, con termine per il deposito della motivazione fissato in giorni sessanta; - la motivazione è stata tempestivamente depositata il 13 marzo 2024; - il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, nella specie, non deve essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché l'imputato era presente (cfr. verbale dell'udienza del 20 febbraio 2024); ed esso era già spirato (segnatamente in data 5 giugno 2024) allorché il ricorso è stato presentato (il 7 giugno 2024); ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.

— consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il