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Sentenza — n. 3172/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations expiration after late notification of citation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the criminal offense had expired due to the statute of limitations. The defense argued for procedural violations and lack of motivation, but the court found the notification of the appeal citation timely enough to interrupt the limitation period. Consequently, the court ruled that the crime was extinguished by prescription, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 601 cod. proc. pen.: The statute of limitations for a crime is interrupted by the notification of the citation for the appeal trial; if the limitation period expires after this notification, the crime is extinguished and the conviction must be annulled.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription appeal citation notification timing annulment without remand interruption of limitation extinction of crime ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stata presentata memoria il giorno 8 ottobre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 10 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo ha prospettato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 601 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURANTE GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 30/07/1948 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3 aprile 2024 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito del gravane interposto nell'interesse di Giovanni Durante, ha confermato la pronuncia resa il 13 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Crotone ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione della legge processuale penale in ragione della tardività della notifica all'imputato del decreto dì citazione a giudizio per il giudizio di appello, deducendo che la Corte di merito avrebbe pure omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata al riguardo. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo ha prospettato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

3. Nell'interesse dell'imputato è stata presentata memoria il giorno 8 ottobre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 10 ottobre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01). Di essa, dunque, non deve tenersi conto.

4. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente fondato. Dagli atti processuali risulta, infatti, che il decreto di citazione per il giudizio di appello, segnatamente per l'udienza del 3 aprile 2024, è stato notificato all'imputato con raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 6 marzo 2024, ritirata il 14 marzo 2024 quando erano già decorsi venti giorni liberi prescritti dall'art. 601 cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis; e la difesa ha tempestivamente eccepito la tardività della notifica con le conclusioni scritte presentate alla Corte di merito il 29 marzo 2024. Deve, pertanto, rilevarsi che il 15 aprile 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 15 ottobre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non occorrendo immorare oltre.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione