Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Fabbrocino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had already provided a logical and congruent assessment of the defendant's role in the fraud, making further review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal based on a manifestly unfounded claim that the lower court failed to consider generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has already provided a logical and congruent assessment of the defendant's role in the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBROCINO MASSIMO nato a MILANO il 03/10/1973 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Massimo Fabbrocino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo D. della rubrica, perché estinto prescrizione, confermandone la condanna per le residue imputazioni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica dell'elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), indicato nella gravità dei fatti di bancarotta fraudolenta e, in particolare, nell'ingente valore dei beni distratti, così rendendo un apprezzamento che non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis