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Ordinanza — n. 3169/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of formal grounds and failure to prove legal impediment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Lombardi inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's conviction for personal injuries. The court found the first ground regarding a legal impediment to the defense attorney's presence unsupported by evidence and the second ground lacking specific legal censure. Consequently, the appeal was dismissed, and Lombardi was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to state specific grounds for cassation or if the alleged impediment is not substantiated by documentary evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal impediment defense lack of formal grounds court costs and fine personal injuries conviction spese di difesa indennità di patrocinio ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 595 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017
Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, P., Rv.
Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FABIO nato a PAOLA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 20/09/2022 del GIUDICE DI PACE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

PA Rilevato che Fabio Lombardi ricorre avverso la sentenza del TIIEWSZA di Paola che ha dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di lesioni personali e lo ha condannato alla pena di euro duecento di multa; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione posta alla base del rigetto dell'istanza di legittimo impedimento del difensore dell'imputato a presenziare all'udienza del 20/09/2022, è manifestamente infondato perché dagli atti processuali risulta che: la richiesta di differimento di udienza per legittimo impedimento è stata irritualmente inviata all'indirizzo PEC gdp.paola@giustiziacert.it , diverso rispetto a quello all'uopo indicato dal provvedimento del Direttore del DGSIA (depositoattipenali.gdp.paola@giustiziacert.it); e in ogni caso non risulta in alcun modo documentato il concomitante impegno professionale addotto a sostegno del differimento (cfr.

Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, P., Rv. 272297 — 01, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv., 263395-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo dell'attendibilità della persona offesa, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi presenti al momento del fatto) senza dedurre neppure il travisamento della prova ( cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), finendo col negare irritualmente in questa sede la prova della responsabilità del ricorrente; considerato che il terzo motivo di ricorso, inerente alle statuizioni civili, è inammissibile poiché non sono presenti nel provvedimento impugnato, il che esime da ogni altra osservazione; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2024.