Cassation court dismisses appeal against bankruptcy law sentence for manifestly unfounded lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Osvaldo Poma's appeal against the Brescia Court of Appeal's bankruptcy-related conviction inadmissible. Poma argued the lower court failed to justify its sentencing by deviating from the statutory minimum, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision upheld the original sentence based on the defendant's omission of contributions and prior criminal record, ruling that the lower court's reasoning was sufficient and logical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible when the alleged lack of reasoning regarding the sentencing is manifestly unfounded, as the lower court has adequately considered the statutory aggravating factors and exercised its discretionary power congruously.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMA OSVALDO nato a BOLGARE il 26/06/1959 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Osvaldo Poma ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1 e 2, legge fall.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare lo scostamento della pena base dal minimo edittale - è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), giustificando in maniera congrua e conforme a diritto la determinazione della pena (irrogata in misura inferiore al medio edittale) sulla totale omissione da parte dell'imputato del versamento dei contributi dovuti e sul precedente penale da lui riportato che, sebbene inerente a reato estinto, per costante giurisprudenza, può essere apprezzato ai fini della determinazione della pena (Sez. 6, n. 9116 del 01/07/1998, Egidi C., Rv. 211580 - 01;
Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi, Rv. 256186 - 01; Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01; Sez. 6, n. 46400 del 13/09/2017, Anedda, Rv. 271389 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso