Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing discretion under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Greta Becchetti inadmissible, ruling that her challenge to the aggravated assault conviction was manifestly unfounded. The defense argued for a review of the sentencing discretion, but the court found the lower court's reasoning regarding the defendant's recidivism and the severity of the harm to be logical and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the exercise of sentencing discretion is inadmissible if the lower court's reasoning is congruous and logical, and the defense fails to propose new factual elements warranting reconsideration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECCHETTI GRETA nato a BRESCIA il 04/09/1990 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Greta Becchetti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il delitto continuato di lesioni aggravate. considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine della determinazione del trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), richiamando, oltre alla gravità del danno e alle modalità della condotta, i precedenti penali, anche specifici, dell'imputata ed evidenziandone la pervicacia palesata dalla consumazione del reato continuato di cui è stata ritenuta responsabile; e tale iter non può essere ritualmente censurato mediante la prospettazione di elementi di fatto, ad avviso della difesa meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso