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Ordinanza — n. 3160/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3160/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already implicitly justified denying the benefit under Article 62-bis of the Penal Code with sound reasoning. Consequently, the court ruled that the appellate court's arguments were free of logical defects and binding in terms of legality.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground raised is not deducible in this stage, as the lower court's reasoning remains binding and free of logical defects in terms of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-deducible ground generic mitigating circumstances Article 62-bis penal code legality stage review altri reati reato mancato furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cod. pen.
Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 7 dicembre 2022, concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa, sia pur implicitamente, dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in uno con quanto già affermato da parte del primo giudice, le ragioni del mancato riconoscimento all'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 89 cod. pen
Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 7 dicembre 2022, concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa, sia pur implicitamente, dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in uno con quanto già affermato da parte del primo giudice, le ragioni del mancato riconoscimento all'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
pen., esprimendo argomentazioni prive di vizi logici e coerenti con le emergenze processuali, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI MANUEL nato a PESCARA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 7 dicembre 2022, concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in termini di equivalenza alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta a Martinelli Manuel nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa, sia pur implicitamente, dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in uno con quanto già affermato da parte del primo giudice, le ragioni del mancato riconoscimento all'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo argomentazioni prive di vizi logici e coerenti con le emergenze processuali, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore