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Sentenza — n. 3157/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls Milan trial sentence due to victim's withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3157/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan trial judgment without remittal because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint. The defendant argued for a new trial based on procedural violations regarding the complaint's status, while the prosecution relied on the official police record of remission. The court ruled that the withdrawal of the complaint legally extinguished the criminal liability, rendering the original conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 160 c.p.: The withdrawal of the complaint by the offended party extinguishes the criminal liability for offenses requiring a private complaint, necessitating the annulment of any judgment convicting the accused.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinguishment of crime private prosecution criminal liability annulment without remittal procedural validity victim's acceptance furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Qauala Karim, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 7 cod. pen.
Art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 340, comma 4, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Qauala Karim, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QAUALA KARIM nato il 01/10/2004 avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Qauala Karim, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen., poste in giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pena di mesi due di reclusione ed euro 52,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ricorrenza della prevista condizione di procedibilità, per esservi stata remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale sua accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa Da Rugna Renato Guerrino abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di verbale di remissione di querela, con contestuale accettazione di Qauala Karim, redatto dai Carabinieri della Legione "Lombardia" - Stazione di Corsico in data 21 febbraio 2024.

3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P