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Ordinanza — n. 3152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide specific legal grounds and factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Diouf Assane inadmissible because it failed to meet procedural requirements. The appellant argued for a lenient circumstance regarding drug quantity, but the appeal merely reiterated arguments from the appellate court without specific legal or factual grounds. The court ruled that such repetitive complaints without a critical comparison to the lower court's reasoning constitute a generic lament, which is insufficient for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must contain specific legal and factual grounds to critically analyze the contested decision; generic complaints reiterating rejected appellate arguments without specific comparison are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal grounds requirement repetitive arguments rejection critical comparison of reasoning criminal procedure art 581 generic complaint inadmissibility procedural defect dismissal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF ASSANE (CUI 05B1PF0) nato il 02/06/1986 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2024 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 febbraio 2021 con cui Diouf Assane era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento alla dedotta doglianza, infatti, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come i dati qualitativi e quantitativi dello stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato impongano l'esclusione della ricorrenza di un lucro di speciale tenuità, di rilievo ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. In ogni modo, l'indicata censura appare reiterativa di identica doglianza eccepita con l'atto di appello, ribadendo le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consiglie