Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding exclusion of punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Enavworhe Clement inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued for the exclusion of punishability based on the particular triviality of the offense, while the lower court had already addressed the requisite elements under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the statutory conditions for this exclusion must be evaluated jointly and found absent, rendering the appeal's legal argument invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The exclusion of punishability for particular triviality requires the simultaneous presence of both the particular triviality of the offense and the non-habitual nature of the conduct, which must be evaluated together as joint requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENAVWORHE CLEMENT (CUI 05AZH1V) nato il 01/06/1986 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 2 dicembre 2021, ha ridotto la pena inflitta a Enavworhe Clement nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 540,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr., in particolare, p.
1) per negare la possibilità di sussurnere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore