Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of argumentation regarding sentencing parameters under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mbaye Ndiaye inadmissible because the sole ground of appeal was not deducible at this level of jurisdiction. The appellant argued that the sentence violated sentencing parameters under Article 133 of the Penal Code, but the Court found the lower court's decision sufficiently reasoned. Consequently, the Court ruled that detailed motivation is only required for sentences near the maximum or above the average, leaving the implicit choice of a median or minimum sentence to the trial judge's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the challenged decision is supported by a full argumentative apparatus respecting statutory provisions, as detailed motivation is required only for sentences near the maximum or above the average, leaving the implicit choice of a median or minimum sentence to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE NDIAYE nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 3 giugno 2023, ha revocato la confisca del denaro in sequestro e confermato la condanna di Mbaye Ndiaye alla pena di mesi otto di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 61 n. 2, 81 cpv., 337 cod. pen. (capo 2), Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, in quanto determinato in violazione dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 2 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, - n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il