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Ordinanza — n. 3147/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3147/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30 gennaio 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari del 17 febbraio 2023, ha disapplicato la contestata recidiva e per l'effetto ridotto la pena inflitta a Russo Nunzio nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 3147/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bari del 17 febbraio 2023, ha disapplicato la contestata recidiva e per l'effetto ridotto la pena inflitta a Russo Nunzio nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione della pena motivi di cassazione revoca della sospensione condizionale precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
5 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO NUNZIO nato a TRIGGIANO il 17/07/1989 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari del 17 febbraio 2023, ha disapplicato la contestata recidiva e per l'effetto ridotto la pena inflitta a Russo Nunzio nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il