Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3144/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-authorized grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Achille Terrinoni's appeal against the Frosinone preliminary hearing judge's sentence inadmissible without formalities. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding his criminal responsibility, but these grounds do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on grounds not expressly permitted by law, such as general claims of lack of reasoning or violation of law, which must strictly adhere to the enumerated exceptions regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Code of Criminal Procedure Article 448 criminal responsibility lack of reasoning procedural costs Cassa delle ammende reati della legge sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 14 febbraio 2024 il Tribunale di Frosinone ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Terrinoni Achille la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRINONI ACHILLE nato a ANAGNI il 18/11/1991 avverso la sentenza del 14/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEchate•erevise-al-le-par-ti• udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 febbraio 2024 il Tribunale di Frosinone ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Terrinoni Achille la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen.; 73, commi 1, 1-bis, 4 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre