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Ordinanza — n. 3143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of permitted grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for acquittal based on insufficient reasoning, but the court found this objection unrelated to the statutory requirements for admissibility regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Statutory Grounds Legal Qualification Procedural Costs Cassa delle ammende Formalities traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Frosinone ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Meci Amarildo la pena di arini due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECI AMARILDO nato il 25/04/1998 avverso la sentenza del 12/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONEderte-e>"4549-a4e-Perge. udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Frosinone ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Meci Amarildo la pena di arini due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla impossibilità di pervenire alla sua assoluzione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr