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Ordinanza — n. 3142/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding non-punishment cause under art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged a reduced sentence based on a plea agreement, arguing a violation of the non-punishment provision in Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such complaints are excluded from cassation review when the appeal concerns the formation of the party's will or the prosecutor's consent rather than the legality of the penalty itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for specific grounds regarding the party's will and prosecutor's consent, excluding complaints about non-punishment causes or sentencing errors not amounting to illegal penalties.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-punishment cause plea agreement sentencing Art. 599-bis c.p.p. procedural limits imputazione per reati di stupefacenti punibilità dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Catania del 6 luglio 2023, ha - per quanto di interesse in questa sede - ridotto, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Curia Ivan nella misura di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURIA IVAN nato a CATANIA il 11/12/1993 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 dicembre 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Catania del 6 luglio 2023, ha - per quanto di interesse in questa sede - ridotto, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Curia Ivan nella misura di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consiglier