Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation and incorrect application of leniency law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision that acquitted him on prescription grounds while imposing a reduced sentence for a residual charge, arguing for a different factual assessment and the application of leniency. The court rejected these claims because the Supreme Court cannot re-evaluate facts or apply the leniency statute incorrectly without specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or apply leniency provisions incorrectly; appeals must strictly adhere to legal error standards without substituting the lower court's factual discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACI MAURIZIO nato a VERCELLI il 31/12/1992 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'Il luglio 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ragusa del 13 gennaio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Faraci Maurizio in ordine al reato ex art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 ascrittogli al capo B) per intervenuta prescrizione, e rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al residuo reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta criminosa ascrittagli; inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con la prima doglianza, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sussistenza della sua responsabilità penale per il delitto di detenzione a fine di spaccio contestatogli (cfr. pp. 3 e ss.). 2.2.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, riguardante l'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo, in proposito, essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. p. 3).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere