Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not match Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dieng Pape inadmissible without formalities. The defendant argued a violation of Article 444 of the Code of Criminal Procedure regarding the application of the sentence, but this ground was not among those permitted under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the ground of appeal does not fall within the specific categories of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIENG PAPE (CUI 062S8GC) nato il 08/06/2006 avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdeterevviso—affe-Perrtit- udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 marzo 2024 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dieng Pape la pena di anni due, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 495 cod. pen. (capo 2). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art.444 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Près