Ordinanza — n. 3136/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 ottobre 2022 con cui Valerio Nicola era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 3136/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO NICOLA nato a BARI il 12/07/1990 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 ottobre 2022 con cui Valerio Nicola era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 1 e s. della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Con