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Ordinanza — n. 3135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds regarding sentencing and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were not permitted under the specific rules governing appeals against settlement agreements. The appellant challenged the confirmation of criminal liability and the sentencing logic, arguing violations of procedural articles and erroneous application of sentencing guidelines. The court ruled that such complaints regarding the determination of the penalty are excluded from admissibility when they do not constitute an illegality of the imposed sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against settlement agreements are admissible only for specific grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints about waived reasons, lack of assessment of dismissal conditions, or sentencing determinations that do not amount to an illegal sanction.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible grounds sentencing determination procedural violation criminal liability confirmation sanzioni penali attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: inosservanza dell'art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.p.
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Trani del 24 marzo 2023, ha - per quanto di interesse in questa sede - ridotto, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Gentile Stefano nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 28.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: inosservanza dell'art. 129 cod.
art. 62- bis cod. pen
pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della sua responsabilità penale per il reato contestatogli al capo 3; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62- bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE STEFANO nato a BISCEGLIE il 07/08/1991 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdate-a'PAs49-a4e-Pa-Ft-11— udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 24 marzo 2023, ha - per quanto di interesse in questa sede - ridotto, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Gentile Stefano nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 28.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 110 cod. pen., 3 e 23 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2); 110, 337 e 61 n. 2 cod. pen. (capo 3).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della sua responsabilità penale per il reato contestatogli al capo 3; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen., oltre a illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consi