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Ordinanza — n. 3134/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of adequate argumentation regarding recidivism recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tarcinaro Ivano inadmissible because the sole ground raised lacked adequate comparison with the lower court's reasoning. The appellate court had reduced the sentence based on specific recidivism under Articles 81 and 73 of the Penal Code, examining the link between the current crime and prior convictions rather than merely citing them. The Supreme Court ruled that the lower decision was linear and consistent, thus not subject to further scrutiny on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground raised lacks adequate comparison with the reasoning of the decision under review, rendering it unsuitable for a legality review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of adequate comparison recidivism recognition penal code provisions legality review standards recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 73 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 36 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARCINARO IVANO nato a ROMA il 29/01/1986 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; 7"/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 20 aprile 2023, ha ridotto la pena inflitta a Tarcinaro Ivano nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva specifica infraquinquennale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. pag. 1). Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens