Cassation court dismisses appeals against drug trafficking convictions for lack of minor offense configuration due to professional drug dealing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by De Pasquale Veronica and Raiano Rosa inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court failed to recognize the 'minor offense' provision under Article 73, paragraphs 1 and 4, of the 1990 Drug Trafficking Decree. The court rejected this claim, ruling that the appellate court correctly evaluated the evidence to find the defendants' professional drug dealing precluded the lesser charge. Consequently, the conviction for standard drug trafficking was upheld, and the appeals were dismissed as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual elements regarding means, methods, and quantity to determine if the offense is minor, and the absence of minor offense status precludes the application of the corresponding leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE PASQUALE VERONICA nato a POZZUOLI il 24/01/1997 RAIANO ROSA nato a BRESCIA il 15/02/1975 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 31 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale dell'Il ottobre 2023, ha revocato la confisca del denaro in sequestro, nel resto confermando la decisione con cui De Pasquale Veronica e Raiano Rosa erano state rispettivamente condannate alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (Di Pasquale Veronica) e di anni cinque di reclusione ed euro 18.800,00 di multa (Raiano Rosa) in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi manifestamente infondati, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte delle imputate, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Con