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Ordinanza — n. 3129/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3129/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3129/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30 gennaio 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 7 marzo 2023, ha ridotto in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena inflitta a Bellafkih Mohammed in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricorrenza di un suo deficit psichico.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3129/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del locale Tribunale del 7 marzo 2023, ha ridotto in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena inflitta a Bellafkih Mohammed in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricorrenza di un suo deficit psichico.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale remissione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti revoca della sospensione condizionale riduzione della pena liberazione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAFKIH MOHAMMED (CUI 06CR7V0) nato il 11/09/1987 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 7 marzo 2023, ha ridotto in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena inflitta a Bellafkih Mohammed in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricorrenza di un suo deficit psichico.

2. In data 21 maggio 2024 è pervenuto un atto firmato dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, con cui è stata proposta rinuncia all'impugnazione.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore DEPO TATA Il Presidente