Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically engage with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to critically engage with the appellate court's reasoning. The petitioner merely reiterated arguments rejected at the second instance without addressing the specific legal grounds and factual elements used by the lower court. Consequently, the appeal was rejected as it did not fulfill the constitutional requirement of providing a reasoned critique of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The cassation appeal must present a specific, reasoned critique of the lower court's decision by contrasting it with the arguments used, and cannot simply repeat arguments already rejected in the appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: SCANU LUCA nato a TORINO il 16/10/1972 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 13 maggio 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Scanu Luca nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 206,66 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine all'omesso accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato (pp. 3 e ss. della sentenza impugnata) e di assenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, in particolar modo tenuto conto della negativa personalità dell'istante (cfr. p. 6) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale .dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consi