Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing an impermissible ground under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zacometti Simone inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding his criminal responsibility and sentencing, but this ground was not permitted under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not fall within the exhaustive list of permissible grounds for cassation, such as manifest illogicity of reasoning regarding criminal responsibility.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACOMETTI SIMONE nato a TARANTO il 03/10/1999 avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdte-aw49&~-141-',-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2024 il Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Zacometti Simone la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 79, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale e del trattamento sanzionatorio impostogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il