Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground of exclusion of non-punishability is not a permitted appeal reason.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the ground of exclusion of non-punishability does not fall within the list of permitted appeal reasons under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to consider statutory exclusions, but the Court ruled this specific ground is not authorized for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on the exclusion of non-punishability is inadmissible as it is not among the reasons expressly permitted for cassation review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIANO GIOVANNI nato a TARANTO il 19/02/1987 avverso la sentenza del 01/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdate-~e-eif udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10 marzo 2024 il G.I.P. del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Galiano Giovanni la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il