Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hariri Abderrazak inadmissible without formalities because it relied on a ground not permitted by law. The appellant argued for apparent lack of motivation and stylistic flaws, but these do not fall under the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible without formalities if it is based on grounds not listed in the second paragraph of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARIRI ABDERRAZAK (CUI 05GO4UD) nato il 08/02/1994 avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOelate-awAss-al-le-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; 7/'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28 febbraio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Como ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Hariri Abderrazak - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la ricorrenza di una motivazione solo apparente e di stile.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside