Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3120/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable merits and lack of detailed sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not suitable for review on the merits. The appellant argued for a detailed sentencing analysis and the application of mitigating circumstances, but the court noted that detailed reasoning is only required for sentences near the maximum or above average. Consequently, the court upheld the lower court's decision to deny the generic mitigating circumstance and rejected the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Detailed reasoning on sentencing criteria is mandatory only when the penalty is near the maximum or exceeds the average; otherwise, the merit court's implicit application of standard criteria is unreviewable, and decisions denying generic mitigating circumstances are binding in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal sentencing reasoning requirements generic mitigating circumstances penal code dosimetry merits review limitation guida nonostante revoca della patente infrazioni alle norme della circolazione altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai criteri di dosimetria della pena, essendo stata stabilita in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata) ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai criteri di dosimetria della pena, essendo stata stabilita in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata) ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI MAURIZIO nato a CIRO' MARINA il 12/11/1965 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 novembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 14 giugno 2021 con cui Pucci Maurizio era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai criteri di dosimetria della pena, essendo stata stabilita in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine ai motivi del mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, il Collegio osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419- 01).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere este