Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3118/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking, ruling minor quantity exception requires comprehensive factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to recognize the minor quantity exception under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Decree. The court rejected this, stating that determining minor quantity requires a holistic evaluation of all factual elements, including the professional nature of the drug dealing, which the lower court correctly considered.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The minor quantity exception for drug trafficking requires a comprehensive assessment of all factual circumstances, including the professional nature of the activity, to establish the low level of harm to the protected legal interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking minor quantity professional drug dealer comprehensive factual assessment harm proportionality principle inadmissible appeal DPR 309/1990 Article 73 legal offensiveness criteria violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza dell'8 novembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 13 giugno 2023 con cui Sorbo Massimo era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORBO MASSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 06/09/1979 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 novembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 13 giugno 2023 con cui Sorbo Massimo era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione dei bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 1 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigl