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Ordinanza — n. 3112/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible because they relied on grounds not permitted under the specific procedural rules for plea bargain agreements. The appellants argued for legal violations and excessive sentencing, but the court noted that such complaints regarding penalty determination are excluded when the appeal concerns a sentence formed under a plea bargain procedure. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences resulting from plea bargain agreements are inadmissible if they concern the determination of the penalty, as only grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, and divergent content of the ruling are permitted.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds penalty determination cassation procedure procedural exclusion imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZA GIUSEPPE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 05/10/1973 ITALIANO MASSIMO nato a MESAGNE il 09/06/1995 VITRUGNO PASQUALE nato a MESAGNE il 10/10/1990 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE-Eiet-o-ervv.ise-age-fshaFti;— udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Brindisi del 26 gennaio 2023, ha - per quanto di interesse in questa sede - rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Mazza Giuseppe nella misura di anni sei, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 44.000,00 di multa; a Italiano Massimo in quella complessiva finale di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 9.400,00 di multa; a Vitrugno Pasquale in anni due, mesi atto, giorni venti di reclusione ed euro 13.600,00 di multa; tutti in ordine a reati a materia di stupefacenti e il solo Mazza anche per quello previsto dagli artt. 110, 494 cod. pen.

Avverso tale sentenza hanno proposto tre distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: violazione di legge, per non essere stati qualificati i reati ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Mazza Giuseppe); violazione di legge, per mancata riqualificazione dei reati ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Italiano Massimo); mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto (Vitrugno Pasquale).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il C