Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of error under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of error was generic and failed to specify factual or legal grievances. The appellant challenged the lower court's conviction for a specific crime, arguing a defect in reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, holding that the general argument did not sufficiently confront the specific arguments presented in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of error is manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint the reasons for complaint in fact and law.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARPINO ANDREA nato a NAPOLI il 26/06/1972 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 19 ottobre 2021 con cui Arpino Andrea era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il