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Ordinanza — n. 2966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURAZIQ HAMZA nato il 23/05/2005 avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Mouraziq Hamza ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto in abitazione; ritenuto che il ricorso proposto dall'imputato, che contesta il mancato proscioglimento per mancanza di querela, vada dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, a mente del quale il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto in abitazione; ritenuto che il ricorso proposto dall'imputato, che contesta il mancato proscioglimento per mancanza di querela, vada dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, a mente del quale il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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istanza di revisione penale furto aggravato abbandono del procedimento per truffa vizi procedurali procedure di ricorso azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURAZIQ HAMZA nato il 23/05/2005 avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Mouraziq Hamza ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURAZIQ HAMZA nato il 23/05/2005 avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Mouraziq Hamza ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto in abitazione; ritenuto che il ricorso proposto dall'imputato, che contesta il mancato proscioglimento per mancanza di querela, vada dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, a mente del quale il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigl