Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic complaints and infounded regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and infounded, ordering the appellant to pay costs. The appellant complained about the lack of exclusion for specific recidivism under Article 99 of the Penal Code, despite the lower courts affirming liability for theft in a home. The court rejected this because the complaint was generic, factually repetitive of already-disputed issues, and contradicted established case law regarding multiple crimes in private dwellings indicating high danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, fourth comma, cod. pen.; Appeals characterized by generic complaints or facts already adjudicated are inadmissible, and arguments contradicting consistent case law on recidivism in private homes are infounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREMASCO MASSIMO (CUI: 01QQ10M) nato a ASOLO il 07/10/1982 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Massimo Cremasco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12 febbraio 2024, che ha confermato la sentenza del 10 marzo 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso che ne aveva affermato la responsabilità per furto in abitazione e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - oltre ad essere inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze generiche e in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato), sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che i plurimi precedenti penali, molti inerenti condotte criminose perpetrate all'interno di luoghi deputati alla privata dimora, costituiscono, secondo una massima tratta dall'esperienza giudiziaria, indici di spiccata pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside