Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments lacking specific legal or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nino Levak against the Venice Court of Appeal inadmissible. Levak argued that the lower court's exclusion of recidivism and penalty reduction violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding non-punishability causes. The court rejected this claim because the appeal contained only generic allegations without providing specific legal or factual reasons to support the requested review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations devoid of specific legal or factual grounds required to substantiate the claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK NINO nato a VIGEVANO il 23/06/1985 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Nino Levak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Treviso in data 4 ottobre 2022 che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di falsità materiale commessa dal privato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - sia inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto di fatto poste a sostegno delle avanzate richieste; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore rea Il Presidente ldi Michele Romano