Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rizqi Ayoub inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for aggravated theft, citing violations of law, excessive sentencing, and incorrect legal qualification. The court rejected these arguments because they were deemed extremely generic and failed to explicitly state the specific factual and legal reasons supporting the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking explicit factual and legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZQI AYOUB (CUI 03HMYRR) nato il 04/07/1992 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Ayoub Rizqi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 15 gennaio 2024 che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona, all'esito del giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi, con i quali il ricorrente si duole, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., dell'eccessività della pena irrogata e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, siano inammissibili in quanto caratterizzati da estrema genericità, non avendo essi esplicitato le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore 23 Il Presidente ,Re(riXli Michele Romano