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Ordinanza — n. 2958/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as fact-based complaint is inadmissible in consummated crime proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alice Maria Tapordei inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a minor damage mitigation circumstance, claiming a contradiction in reasoning. The court rejected this because the complaint was merely a factual grievance not permitted in cassation and was unfounded since the crime was consummated, not attempted.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or are manifestly unfounded when the crime is consummated, as cited jurisprudence does not apply.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual grievances prohibited consummated crime distinction mitigation circumstance denial contradictory reasoning claim principio della doppia incriminazione imputazione di furto valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAPORDEI ALICE MARIA (CUI 03YA174) nato il 02/11/1989 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Alice Maria Tapordei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del danno di particolare tenuità - oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto è, altresì, manifestamente infondato posto che si procede per una fattispecie di delitto consumato e non tentato, sicché la giurisprudenza indicata in ricorso non è stata evocata in maniera pertinente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024.