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Ordinanza — n. 2954/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraudulent bankruptcy conviction for lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grievances merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new substantive critique. The appellant failed to adequately challenge the lower court's findings regarding the defendant's omissions and the nature of the asset transfers. Consequently, the conviction for fraudulent bankruptcy was upheld based on the established legal standards for such offenses.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific, arguable grounds; mere repetition of rejected arguments constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments Cassation procedure bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 5, n. 48061 del 02/10/2019, Rossi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE ANGELO nato a NAPOLI il 12/10/1973 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Angelo Cortese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1, legge fa Il. Entrambi i motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non sono deducibili in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01). Per quanto concerne, in particolare, le censure relative al ruolo rivestito dall'imputato all'interno della società fallita, il ricorso è manifestamente infondato, posto che il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato la condotta omissiva dell'imputato rispetto alle azioni dell'amministratore di fatto, evidenziando come la sua consapevole partecipazione alla condotta distrattiva di cui al capo D) emerga sia dalla violazione dei doveri di vigilanza gravanti sull'amministratore di diritto, sia dalle concrete conoscenze accertate dalla Corte territoriale, secondo quanto esposto dalla motivazione, (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), solo genericamente contestata in ricorso e priva di profili di illogicità.

Quanto, poi, alle operazioni di cessione dei beni immobili contestate al capo D), la Corte territoriale ha evidenziato come l'accollo non fosse liberatorio. Ne consegue che le censure relative alla insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta sono manifestamente infondate, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il distacco di una componente attiva del patrimonio della società che già versi in stato di insolvenza, con la conseguente sottrazione della medesima alla funzione di garanzia dei creditori, non adeguatamente compensata dalla stipula di un accordo inidoneo a liberare la società accollata e anzi preordinato alla diminuzione di valore del cespite (si veda in motivazione Sez. 5, n. 48061 del 2/10/2019, Rossi, Rv. 278313 - 01).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore