Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamza Taalabi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that had dismissed prosecution for theft due to lack of formal complaints, arguing a violation of non-prosecution grounds. The court rejected this claim because the appeal's reasoning was too general and failed to cite the specific legal elements required by the procedural code to support the alleged violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal must specify the exact legal elements supporting the alleged violation; generic complaints lacking these elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAALABI HAMZA (CUI: 061EERC) nato il 04/05/2001 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Uu--- 't Rilevato che Hamza Taalabi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, dichiarando il non doversi procedere per i reati di furto commessi a danno di talune delle persone offese (Alberto Corradini, Elisa Ambrosini, Emma Marchionni, Elisa Benini, Marta Carraro, Nicola Pulzonetti e Victor Marie Nsiala) per difetto di querela e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di una pluralità di delitti di furto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., sia generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicem