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Ordinanza — n. 2952/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence as excessive due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Pio Battista inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. Battista argued the sentence was excessive, but the appellate court had adequately justified the penalty using personal and factual indices. The Supreme Court rejected this claim as unfounded, ruling that the appeal lacked merit and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the excessive nature of a criminal sentence is inadmissible if the appellate court has provided adequate and specific motivation regarding the personal and factual indices used for sentencing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility excessive sentence challenge aggravated theft conviction procedural costs award sentencing justification review modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA ANGELO PIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 04/05/1972 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; CL k Angelo Pio Battista ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, sia manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto contestato, facendo puntuale riferimento agli indici di natura personale e fattuale valorizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore d Il Presidente 2y0 R1n) ldi Michele Romano