Italian Court dismisses appeals against theft convictions for attempting to reconstruct facts via different criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Hicham Qostali and Shedrack Otoirele inadmissible. The defendants challenged a second-instance conviction for theft, arguing for a different factual reconstruction and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments, stating that the appellate judge's reasoning was logically sound and that the lower court was not required to consider every element presented by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Appeals challenging the appellate court's factual reconstruction or denial of mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is free from logical or legal defects and sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QOSTALI HICHAM nato il 14/06/1990 OTOIRELE SHEDRACK nato il 11/11/1993 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;Rilevato che Hicham Qostali e Shedrack Otoirele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 9 febbraio 2024 che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn.
2) e 5), cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati - non sia consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di appello, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), ribadendo la valutazione del primo Giudice secondo cui la vetrina del negozio era stata pulita poco prima che la saracinesca fosse abbassata per la chiusura, sicché le impronte rinvenute sulla vetrina infranta non potevano che appartenere agli autori del furto, odierni imputati; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato che il Giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Presiden