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Ordinanza — n. 2950/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals claiming prescription bars conviction when prior cassation ruling only addressed accessory penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Laguardia and Kulchytska inadmissible regarding their claim of prescription. Although the Fifth Criminal Section previously annulled a lower court's finding of prescription, the First Section ruled that the annulment only concerned accessory penalties, leaving the core finding of responsibility under Article 216 of the Bankruptcy Law intact. The court held that since the responsibility finding was not essential to the annulled portion, it acquired res judicata effect, rendering the prescription defense manifestly unfounded under Article 627 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod. proc. pen.; ove l'annullamento di una sentenza riguardi esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, non intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata.

Parole chiave

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prescription defense res judicata effect accessory penalties bankruptcy fraud Criminal Procedure Code inadmissible appeal authority of thing judged bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 216 legge fall.
Art. 627 cod. proc. pen.
216 legge fall.; ritenuto che l'eccezione di prescrizione sia manifestamente infondata e in contrasto con quanto previsto dall'art. 627 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 771/2023 della Corte di Cassazione, Prima Sezione penale
Sentenza n. 3267/2024 della Corte di Appello di Bologna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAGUARDIA MARCELLO nato a TARANTO il 18/04/1968 KULCHYTSKA OKSANA nato il 01/02/1975 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; uQ,A Rilevato che Marcello Laguardia e OksanàKulchytska ricorrono avverso la sentenza n. 3267/2024 della Corte di appello di Bologna che - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 - ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 216 legge fall., rideterminando la durata delle pene accessorie; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione - non sia deducibile e sia manifestamente infondato; rilevato, in proposito, che la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza n. 771/2023 ha annullato la sentenza del 7 luglio 2022 emessa della Corte di appello di Bologna, che, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, aveva dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonostante la sentenza della Quinta Sezione avesse circoscritto la cognizione del giudice del rinvio alle sole pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall.; ritenuto che l'eccezione di prescrizione sia manifestamente infondata e in contrasto con quanto previsto dall'art. 627 cod. proc. pen, posto che ove l'annullamento di una sentenza riguardi esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, non intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, non avendo essa connessione essenziale con la parte annullata, di tal che l'estinzione del reato per prescrizione, dunque, non può essere invocata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle