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Ordinanza — n. 2942/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited applies only to ordinary trials, not plea bargaining proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the cited procedural ground applies exclusively to ordinary trials. The appellant argued for a violation regarding the substitution of custodial sentences, but the Court noted this right is only fully exercisable after the judgment's reading in standard proceedings. Consequently, the appeal was rejected because plea bargaining judges apply substitute penalties only upon agreement, rendering the specific ground inapplicable to this case.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The ground for appeal under Art. 545-bis regarding the substitution of custodial sentences is applicable only to ordinary trials and is inadmissible in plea bargaining proceedings where substitute penalties are applied by agreement.

Parole chiave

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plea bargaining proceedings substitute custodial sentences inadmissible appeal ordinary trial distinction procedural ground applicability misure sostitutive della carcerazione omissione del ministero pubblico esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
pen., laddove l'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
rispetto alla quale il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv.284978 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 444 cod. proc. pen
art. 545-bis cod. proc. pen
pen., aveva applicato all'imputato la pena di 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di evasione e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 545-bis cod.
artt. 20-bis cod. pen
è applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv.284978 - 01
689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv.284978 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI SIMONE nato a BOLOGNA il 12/11/1992 avverso la sentenza del 07/06/2024 del TRIBUNALE di MODENAdato avi ‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; C) Rilevato che Simone Morini ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 7 giugno 2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato all'imputato la pena di 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di evasione e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine al mancato avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive ex artt. 55 e ss., legge n. 689 del 1981; ritenuto che il predetto motivo sia inammissibile in quanto il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. rispetto alla quale il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., laddove l'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

è applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv.284978 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle