Italian Court dismisses appeal on recidivism due to generic arguments and lack of emerging defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding the existence of aggravated recidivism. The court rejected these claims because the lower court's decision on recidivism was well-motivated and the appellant's arguments were too generic to reveal any actual defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the defect does not emerge from the contested decision and the grounds are formulated in a generic manner without specifying why the recidivism should be excluded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO CATALDO nato a GROTTAGLIE il 17/08/1984 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Cataldo Catapano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato, in qualità di giudice del rinvio, la sentenza del Tribunale di Taranto del 16 giugno 2021, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento seguito da incendio e che, riconosciuta la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che con l'unico motivo del ricorso vengono dedotti la violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata; ritenuto che detto motivo sia manifestamente infondato, atteso che esso prospetta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale ritenuto che l'imputato, il quale aveva riportato diverse condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti, avesse dato prova di una spiccata inclinazione a delinquere, specie in settori di particolare allarme sociale, tanto più che il relativo motivo di appello era stato formulato in maniera del tutto generica, senza esplicitare le ragioni per cui la recidiva dovesse essere esclusa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden