Cassation court dismisses appeal claiming null notification due to prior hearing revocation without party knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a prior hearing's revocation without notice rendered the current notification null. The defense argued the defendant was unaware of the new hearing date because the previous one was revoked without his participation. The court ruled this argument invalid because the defendant had already been notified of the proceedings' pendency via the initial citation, satisfying the legal requirements for the remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis c.p.p.; Art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The remedy for rescission of res judicata based on lack of knowledge of proceedings requires proof that the convicted party was unaware of the case's pendency prior to the final judgment, negating claims of null notification when prior citation was received.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI GIUSEPPE BENITO nato a MOLA DI BARI il 26/09/1980 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 0,k Rilevato che Giuseppe Benito Tanzi ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 23 maggio 2024 che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del ricorrente; rilevato che con l'unico motivo di ricorso la Difesa deduce la nullità della notifica del decreto di fissazione della nuova udienza del 7 febbraio 2020 sul presupposto che la precedente udienza fosse stata revocata inaudita altera parte; rilevato che secondo quanto posto in luce dalla sentenza impugnato l'imputato era venuto a conoscenza della pendenza del procedimento a seguito della notifica del primo provvedimento di citazione in giudizio; considerato che ai fini della rescissione del giudicato, l'art. 629-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente al momento della integrazione della supposta nullità, prevedeva, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione in relazione a situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non doveva essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere (Sez.
U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, in motivazione); rilevato che a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza è la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva (Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018 - 01); ritenuto, pertanto, che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato, dal momento che esso prospetta una situazione processuale che si pone in palese contrasto con l'interpretazione del dato normativo offerta dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cass