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Ordinanza — n. 2939/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses victim's appeal against preliminary judge's dismissal order as legally unfounded and procedurally regular.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by victim Giuseppe Lipera against the preliminary judge's dismissal order inadmissible. Lipera argued the dismissal was abnormal, but the Court found the reasoning manifestly unfounded based on established case law regarding the preliminary judge's discretionary power. Consequently, the victim was condemned to pay court costs and a fine, while the defendant's request for cost reimbursement was rejected due to procedural limitations on civil costs in dismissal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 592, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 408 cod. proc. pen.: The appeal by a victim against a dismissal order is inadmissible if the order is not arbitrary, as the preliminary judge's power to dismiss remains valid despite the prognostic nature of the decision.

Parole chiave

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dismissal order appeal victim's appeal inadmissibility preliminary judge power court costs allocation procedural regularity accollo delle spese procedurali censure procedurali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
260691 - 01) e che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'odierno procedimento, che del primo costituisce, sostanzialmente, sviluppo processuale, tenuto conto che l'art. 592, comma 4, cod.
Art. 408 cod. proc. pen.
Art. 409, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 410, comma 3, cod. proc. pen.
art. 408 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Fontana c/Paragone
150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Fontana c/Paragone, Rv.
Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer
pen., di tal che è finanche affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il relativo provvedimento pronunciato dal giudice (Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer, Rv.
Sez. 3, n. 23741 del 12/05/2016, Memon
Sez. 5, n. 3986 del 21/09/2015, Solinas
Sez. 1, n. 40315 del 28/09/2012, Scatigno
Sez. 1, n. 40315 del 28/09/2012, Scatigno, Rv.
Sez. 5, n. 8003 del 15/09/2016, Cavallari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPERA GIUSEPPE nato a CATANIA il 06/12/1955 parte offesa nel procedimento c/ NICOTRA ANGELO FRANCESCO nato a CATANIA il 23/10/1985 avverso l'ordinanza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Giuseppe Lipera, persona offesa e querelante, ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 17 luglio 2024 che ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Angelo Francesco Nicotra; letta la memoria pervenuta via PEC in data 22/11/2024 a firma dell'avv.

Modica, presentata nell'interesse di Nicotra e letti, altresì, i relativi allegati; letta la nota pervenuta via PEC in data 2/12/2024 a firma dell'avv. Coco e presentata nell'interesse di Lipera; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene dedotta l'abnormità e illegittimità del provvedimento di archiviazione e ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato; rilevato che, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Fontana c/Paragone, Rv. 284989 - 01) e ritenuto, pertanto, che il provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti dall'ordinamento processuale e che esso non determini un'irragionevole regressione o stasi del procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non possa essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del presente giudizio avanzata dalla difesa di Nicotra, considerato che non è consentita la condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato all'esito dell'udienza camerale per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, atteso che nessuna norma o principio giuridico consente la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato ai sensi degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, cod. proc. pen., di tal che è finanche affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il relativo provvedimento pronunciato dal giudice (Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer, Rv. 260691 - 01) e che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'odierno procedimento, che del primo costituisce, sostanzialmente, sviluppo processuale, tenuto conto che l'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte a rifondere all'imputato, il quale ne abbia fatto richiesta, delle spese processuali nei giudizi di impugnazione instaurati, come nel caso qui esaminato, «esclusivamente agli effetti penali» (così Sez. 3, n. 23741 del 12/05/2016, Memon, non massimata), analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di ricorso proposto dalla persona offesa avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 5, n. 3986 del 21/09/2015, dep. 2016, Solinas, Rv. 265812 - 01;

Sez. 1, n. 40315 del 28/09/2012, Scatigno, Rv. 253498 - 01) e per il ricorso per cassazione diretto a fare valere l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello (Sez. 5, n. 8003 del 15/09/2016, dep. 2017, Cavallari, non massimata). PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del querelato. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Cons