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Ordinanza — n. 2935/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for civil effects due to lack of new arguments and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2935/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider the political context of the defamation and gave different weight to the prosecutor's handling of a related complaint. The court rejected this because the appeal sought a re-evaluation of evidence and merely repeated arguments already dismissed by the appellate court, violating procedural rules for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on new grounds or if it merely reiterates arguments already rejected by the court of first or second instance without providing new evidence or legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal civil effects only reiteration of arguments procedural error defamation case Court of Cassation procedural costs perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRITIELLO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 21/08/1979 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Antonio Tiritiello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione perché estinto per intervenuta prescrizione; rilevato che con l'unico motivo di ricorso, proposto ai soli effetti civili, il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione del contesto politico in cui la condotta diffamatoria sarebbe stata espressa, nonché la differente valutazione del Pubblico ministero in ordine all'identica querela proposta da altra persona, oggetto di archiviazione; ritenuto che il suddetto motivo non sia consentito in sede di legittimità, perché, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale - in modo corretto ed esaustivo - ha pienamente valutato il contesto politico, così come il differente epilogo dell'altro procedimento (si veda, in particolare, la pag. 3 del provvedimento impugnato), senza che il ricorso si confronti con detta motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il consigli