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Ordinanza — n. 2933/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as specific grounds were not properly compared with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2933/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Alfano and Cammino inadmissible. Both defendants argued for reduced sentences or a new evaluation of evidence, but the court found their specific grounds failed to properly compare their claims with the detailed reasoning of the lower courts. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) and Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific by comparing the alleged legal errors or reasoning defects with the actual content of the lower court's decision; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without pinpointing specific distortions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement lower court reasoning evidence re-evaluation penal appeal procedure doppia punibilità altri capi d'accusa traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALFANO GENNARO nato a NAPOLI il 15/11/1991 CAMMINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/07/1993 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Gennaro Alfano e Giuseppe Cammino ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali pluriaggravate e di detenzione illegale di arma comune da sparo; ritenuto che il ricorso proposto da Alfano sia inammissibile perché costituito da: - un primo e un secondo motivo, con i quali egli denunzia erronea applicazione della legge penale nonché vizi di motivazione in ordine alla riduzione della pena in applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., che sono aspecifici, in quanto non si confrontano con quanto riportato dalla Corte di merito (si veda pag. 11 della sentenza di appello), secondo cui la suddetta circostanza attenuante era stata applicata dal primo Giudice nella sua massima estensione; - un terzo e un quarto motivo, con i quali il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono aspecifici in quanto non si confrontano con quanto statuito dai Giudici di merito, che adeguatamente motivano sul punto (v. pag. 12 della sentenza di appello); ritenuto che il ricorso proposto da Cammino sia inammissibile perché costituito da: - un unico motivo, con il quale denunzia l'inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio; motivo che, oltre a essere aspecifico in quanto si concentra solo su una parte del suddetto compendio e non con il complessivo ragionamento probatorio, è anche non consentito in sede di legittimità perché finalizzato a realizzare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, risultando avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti dei dati processuali, congruamente valorizzati dai Giudici di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore I