Cassation court dismisses appeal for false charges due to lack of subjective intent and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to establish subjective intent (dolo) for the crime of forgery under Article 479 of the Penal Code. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level, noting the lower court correctly identified the elements of responsibility based on the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 479 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the alleged lack of subjective intent is based on arguments already rejected by the court of first instance and appeal without new evidence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO SERGIO nato a NAPOLI il 30/11/1962 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Sergio Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile per il delitto di falso di cui all'art. 479 cod. pen.; letta la memoria pervenuta via PEC in data 27/11/2024 a firma dell'avv. Porcelli e presentata nell'interesse di Franco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, deducendo, in particolare, l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, sia manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale - in modo corretto ed esaustivo - ha individuato gli elementi posti a fondamento della responsabilità del ricorrente (si veda, in particolare, quanto specificato a pag. 9 del provvedimento impugnato: dalla nomina fittizia dell'arch.
Oliva, alla partecipazione alla vicenda di Collaro, alla impossibilità di accedere alla tesi della negligenza anche rispetto alla giurisprudenza sul dolo generico del delitto previsto dall'art. 479 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1