Cassation Court dismisses appeal against preventive surveillance measure due to manifestly unfounded challenge to social danger assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Balsano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Balsano challenged the preventive measure of special surveillance and residence obligation, arguing the court erred in assessing his current social danger. The court rejected this claim, holding that his past commission of mafia association crimes remains a valid indicator of ongoing social danger due to stable ties within the criminal group.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court ruled that a prior conviction for mafia association constitutes a valid basis for assessing current social danger, rendering an appeal challenging the relevance of this fact manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSANO FRANCESCO nato a PALERMO il 23/12/1976 avverso il decreto del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; LU Rilevato che Francesco Balsano ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, che ha confermato il decreto del Tribunale di Palermo con il quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Balsano denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dell'attualità della sua pericolosità sociale, sia manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha correttamente chiarito come l'accertata commissione del delitto di associazione mafiosa debba ritenersi sintomatica della sua pericolosità sociale - in ragione soprattutto del ruolo che lo stesso aveva rivestito all'interno del sodalizio mafioso - e come l'attualità della pericolosità derivi proprio dalla presenza di un vincolo tendenzialmente stabile (si veda, in particolare, la pag. 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 18 di