Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the crime of fraudulent bankruptcy, but this claim was deemed a mere repetition of arguments already rejected on appeal. The court ruled that such grievances are not permitted in cassation proceedings when the first-instance judgment has already been thoroughly and exhaustively addressed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grievances that merely repeat those already raised and rejected in the second instance without new arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ADRIANO nato a NAPOLI il 28/12/1974 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Adriano Pellegrino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale nonché di bancarotta documentale, così derubricato il reato di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corrette ed esaustive argomentazioni da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 8 della sentenza di primo grado in relazione alla consegna della merce oggetto di distrazione, riscontrata finanche documentalmente, e alla puntuale confutazione della versione alternativa dello stesso imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024 Il consicjliere estensore Il Presidente