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Ordinanza — n. 2928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against fraud bankruptcy conviction citing procedural infirmities and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Cecco, Lancia, and Preziuso inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued for notification deadline violations and insufficient reasoning regarding the crime's psychological element, but the court found these claims infounded based on the specific application of notification rules and the lack of specific argumentation against the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeals were rejected because the procedural defects alleged were not substantiated by the case file and the substantive arguments failed to meet the requirements for a valid cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020; Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if notification deadlines are met under current law, oral hearings do not violate statutory requirements, and arguments lack specificity by merely reiterating lower court findings without engaging with the motivation.

Parole chiave

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criminal procedure fraudulent bankruptcy notification deadlines inadmissible appeals specific argumentation statutory interpretation prescription period bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Dall'analisi degli atti del processo emerge, infatti, che la notifica dell'udienza del 2 dicembre 2020 è stata effettuata in data 12 novembre 2020 e, dunque, entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge, posto che la disciplina prevista dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020
Il primo motivo di impugnazione dei ricorsi presentati da Cecco e Lancia, con cui si denunzia la violazione dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020 per essere stata l'udienza trattata in forma orale anziché scritta, rendendo necessaria la sostituzione dei difensori ai sensi dell'art.
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
149 del 2020 per essere stata l'udienza trattata in forma orale anziché scritta, rendendo necessaria la sostituzione dei difensori ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 29 giugno 2023, n. 35543
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Le censure difensive sul punto, dunque, non possono considerarsi specifiche, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata dei passaggi motivazionali della sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CECCO ANTONINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/11/1964 LANCIA PIETRO nato a TORRE DEL GRECO il 22/02/1969 PREZIUSO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/01/1984 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Antonib Cecco, Pietro Lancia e Salvatore Preziuso ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta.

Il primo motivo di ricorso presentato da Preziuso, con il quale si deduce la nullità del provvedimento impugnato per inosservanza dei termini di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore, è manifestamente infondato. Dall'analisi degli atti del processo emerge, infatti, che la notifica dell'udienza del 2 dicembre 2020 è stata effettuata in data 12 novembre 2020 e, dunque, entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge, posto che la disciplina prevista dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede il termine di 40 giorni per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, si applica, come affermato da Sez.

U, del 29 giugno 2023, n. 35543, solo alle impugnazioni presentate a far data dal 10 luglio 2024. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Preziuso, con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non è deducibile in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, con la cui articolata motivazione il ricorso omette di confrontarsi in maniera puntuale. Le censure difensive sul punto, dunque, non possono considerarsi specifiche, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata dei passaggi motivazionali della sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Il primo motivo di impugnazione dei ricorsi presentati da Cecco e Lancia, con cui si denunzia la violazione dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020 per essere stata l'udienza trattata in forma orale anziché scritta, rendendo necessaria la sostituzione dei difensori ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Esso, infatti, denunzia una violazione di norme che è, però, smentita dagli atti processuali, posto che dal decreto di citazione emesso dalla Corte di appello si evince che gli imputati erano stati citati per comparire personalmente ed essere presenti alla trattazione del processo.

Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Cecco e Lancia, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto al delitto ad essi ascritto - commesso in data 30 novembre 2010 - si applica il termine di prescrizione massima di 12 anni e 6 mesi, cui occorre sommare 60 giorni di sospensione in primo grado e 525 giorni (A di sospensione in appello. Ne consegue che tale termine, non ancora maturato, è destinato a spirare in data 4 gennaio 2025.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.